Disposizioni Generali
CAPO I : GENERALITÀ
ART. 1
Applicazione del Piano
Ai sensi della Legge 17 Agosto 1942 n.1150 e successive modifiche e integrazioni, nonché della Legislazione urbanistica vigente nella Regione Lazio, le trasformazioni urbanistiche del territorio comunale vengono regolate dai grafici del progetto e dalle presenti norme che costituiscono parte integrante del Piano Regolatore Generale.
Esse disciplinano:
gli interventi edilizi diretti;
gli interventi urbanistici preventivi (piani di recupero, piani di zona per l’ediliziaeconomica e popolare, lottizzazioni convenzionate, piani di insediamento produttivo);
la destinazione d’uso delle aree;
i limiti dell’intervento nelle zone territoriali omogenee;
i tipi edilizi propri di ciascuna zona.
Tali norme sono sintetizzate nella Tabella riepilogativa allegata che ha valore sinottico ed anche di integrazione della presente normativa “denominata tabella B”
ART. 2
Norme generali
Gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano, in contrasto con i tipi edilizi e le destinazioni d’uso previsti nello stesso P.R.G., potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle presenti norme di attuazione.