Zone agricole
CAPO V
ZONE AGRICOLE
Le zone agricole individuate dal PRG sono:
E1 ZONA agricola di valle
Indice di fabbricabilità fondiaria 0,03 mc/mq per l’edilizia residenziale
E/2 ZONA agricola collinare
escluso qualsiasi intervento edificatorio
E/5 ZONA agricola di riserva naturale
escluso qualsiasi intervento edificatorio
E/3 ZONA agricola montana
E/4 ZONA agricola di tutela del capoluogo
Nelle zone agricole non soggette a normative vincolistiche di carattere sovracomunale o non gravate da diritti collettivi od usi civici le costruzioni dovranno essere finalizzate all’uso agricolo del territorio.
In tale ottica, quindi anche la costruzione residenziale dovrà essere finalizzata ala vocazione agricola dei terreni, fatta eccezione per eventuali porzioni di territorio che possono formare il (borgo agricolo) funzionale ala conduzione in forma singola o associata dell’attività agricola in vaste aree.
Anche le infrastrutture stradali dovranno avere le finalità agricole produttive di cui sopra .
Ogni costruzione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell’edilizia rurale e dovranno essere preservati e recuperati , anche con riuso , eventuali presenze di cosiddetta ( architettura minore) rurale.
Deve essere evitato che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo .
Le costruzioni per uso residenziale non possono superare i due piani e l’altezza di mt. 7,00 e preferibilmente coperte a tetto.
Fermo il rispetto delle norme e prescrizioni di natura igienico o sanitaria , gli annessi agricoli debbono essere di norme strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza .
E’ ammesso che possano essere costruiti in aderenza o collegati con l’edificio ad uso di abitazione a mezzo di porticati aperti.
Non costituisce variante al PRG l’attraversamento nelle zone agricole , di rete di impianti, elettrodotti, acquedotti, ecc. o rete comunque di interesse pubblico.
ART. 35
Zona agricola di valle ( E1 )
Tale zona è destinata all’esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l’agricoltura. Sono consentite abitazioni rurali e annessi agricoli quali serre, stalle, silos, magazzini, depositi e locali per la conservazione e la lavorazione artigianale dei prodotti agricoli.
L’edificazione in tale zona è disciplinata dalla Legge Regionale n° 38/1999 salvo obbligatorie modifiche da essa prescritte da attuarsi dal Comune nei limiti temporali e di procedura in essa legge contenute.
La concessione per la costruzione delle strutture abitative è rilasciata esclusivamente all’imprenditore agricolo responsabile dell’impresa agraria.
Le strutture a scopo residenziale non possono superare il rapporto di 0,025 mc/mq.
Relativamente ai cosiddetti annessi agricoli o edifici destinati ad attività produttiva agricola nella azienda, ivi compresa l’edificazione residenziale necessaria, dovranno seguire le procedure di cui all’art. 57 della L.R. 38/99.
Non sono ammessi l’accorpamento di lotti di terreno non contigui.
Per gli edifici già esistenti in zona all’atto dell’adozione del presente Piano e che possano dimostrare documentalmente la loro consistenza e destinazione funzionale, è ammessa la deroga, in sanatoria, dal rispetto delle destinazioni ed indici urbanistici di zona, con conferma di quelle attualmente possedute.
Tutti gli edifici esistenti sono comunque suscettibili di interventi di ristrutturazione edilizia a parità di volume.
ART. 36
Zona agricola collinare ( E2 )
Tale zona è destinata all’esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l’agricoltura. Per essa valgono tutte le norme già riportate per la zona agricola E1 di cui al precedente articolo.
Nella zona è consentito, altresì, lo sviluppo delle attività agrituristiche.
ART. 37
Zona agricola montana ( E3 )
Tali zone sono destinata all’esercizio delle attività agricole silvo – pastorali. Non sono consentite abitazioni rurali e sono ammessi invece gli annessi agricoli.
Tale zona è destinata all’esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l’agricoltura. Per essa valgono tutte le norme già riportate per la zona agricola E1 di cui al precedente articolo.
ART. 38
Zona agricola di tutela del capoluogo ( E4 )
In relazione sia alle caratteristiche morfologiche della zona, che all’opportunità di tutela paesistico – ambientale del centro storico, la zona è sottratta a qualsiasi tipo di edificazione, pur riconoscendo alla stessa eguali caratteri agricoli e relativi indici urbanistici della zona E2 , da utilizzarsi pertanto con il ricorso all’accorpamento dei fondi, in aree contigue ma situate all’esterno del perimetro di tutela . Per le strutture esistenti viene concesso per adeguamento igienico funzionale dimostrato , un incremento di superficie pari al 5% della preesistente .
ART. 39
Zona agricola di riserva naturale ( E5 )
La zona, caratterizzata da notevole pregio naturale, è assegnata a zona di riserva, con esclusione di qualsiasi intervento che non sia di sistemazione idrogeologica e di fruizione ambientale quali sentieri pedonali e piazzole panoramiche.