ATTENZIONE! Ordinanza n. 14 del 17 Maggio 2020 del Presidente della Regione FVG
29 Maggio 2020
Ordinanza valida da Lunedì 18 Maggio, fino al 3 Giugno 2020. Ci sono alcune novità rispetto al DL 33 del 16 Maggio 2020.
Questa una sintesi dell’ordinanza:
🔴 È OBBLIGATORIO per chi si rechi fuori dall’abitazione L’USO DELLE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE e il mantenimento della DISTANZA INTERPERSONALE di almeno un metro prevista dalla normativa vigente.
🟢 NON È NECESSARIO l’uso delle MASCHERINE nei seguenti casi:
✔️ alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali per i quali valgono le regole del proprio datore di lavoro;
✔️ in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
✔️ in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
✔️ in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico;
✔️ in caso di attività motoria svolta in luogo isolato e di quella sportiva nella fase di attività intensa.
🟢 SONO SEMPRE CONSENTITI gli spostamenti all’interno del territorio regionale anche a fini ludici, ricreativi e turistici, con qualsiasi mezzo.
🔴 È VIETATO OGNI ASSEMBRAMENTO tra non conviventi in proprietà privata e pubblica.
🟢 SONO CONSENTITE LE RIUNIONI PRIVATE come ad esempio assemblee condominiali e societarie, consigli di associazioni, nel rispetto delle misure di contenimento previste.
🟢 È CONSENTITA L’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA non solo all’aperto, ma anche in centri ed impianti sportivi anche con l’utilizzo di attrezzature, nel rispetto delle apposite linee guida.
🟢 È CONSENTITO LO SPOSTAMENTO, per i residenti nei Comuni facenti parte del territorio delle ex province confinanti con la regione VENETO, per visite a congiunti nel territorio delle province confinanti con la regione FRIULI VENEZIA GIULIA.
🔴 Rimane OBBLIGATORIO negli esercizi commerciali di GENERI ALIMENTARI l’utilizzo dei GUANTI MONOUSO e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche.
🟢 È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO delle seguenti attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza:
a) ristorazione;
b) attività turistiche (balneazione);
c) strutture ricettive;
d) servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti);
e) commercio al dettaglio;
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
g) uffici aperti al pubblico;
h) piscine;
i) palestre;
l) manutenzione del verde;
m) musei, archivi e biblioteche.
🟢 SONO CONSENTITE le seguenti altre attività:
a) attività di istruzione di cui al codice Ateco 85.5;
b) attività di gestione di parchi zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili;
c) scuole guida;
d) agenzie di commercio e agenzie immobiliari;
e) attività di produzione dei teatri.
🟢 È CONSENTITA LA POSSIBILITÀ DI MODIFICA DEGLI ORARI DI APERTURA degli esercizi commerciali e di servizi, senza limiti di orario giornaliero e senza limitazione per le giornate festive, al fine di favorire un accesso contingentato e razionalizzato.
🟢 È CONSENTITA la pratica della PESCA SPORTIVA dilettantistica esercitata nelle acque interne, lagunari e marine.
🟢 È CONSENTITA la pratica della CACCIA DI SELEZIONE.
🟢 È CONSENTITO per proprietari e affidatari l’ALLEVAMENTO, l’ALLENAMENTO e l’ADDESTRAMENTO DI ANIMALI, nelle strutture di ricovero e custodia.
🟢 È CONSENTITO il servizio di CUSTODIA/PENSIONE PER ANIMALI da affezione e le attività che riguardano le adozioni.
🟢 È CONSENTITO, a partire dal 3 giugno 2020, lo svolgimento di ATTIVITÀ’ DIURNE LUDICHE, RICREATIVE ED EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI di età superiore ai 3 anni al chiuso o all’aria aperta nel periodo estivo, promosse da soggetti gestori pubblici, del privato sociale, privati e associazioni sportive dilettantistiche e l’avvio di progetti sperimentali e innovativi per la prima infanzia, attraverso la rete dei soggetti del sistema educativo integrato di cui alla legge regionale 18 agosto 2005 n. 20.
Il Sindaco
David Asquini