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ordinanza contingibile e urgente n.10/PC

13 Aprile 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC; validità dal 14/04/2020 al 03/05/2020. Di seguito i contenuti principali:

▪️quando si esce di casa è obbligatorio indossare la MASCHERINA o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenere comunque la DISTANZA INTERPERSONALE di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;

▪️per chi ha TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE 37,5 gradi, è obbligatorio RIMANERE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE, contattando il medico curante;

▪️per gli ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO di cui è consentita l’apertura, è obbligatorio, prima dell’accesso all’esercizio, METTERE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI GUANTI MONOUSO E/O IDONEE SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER LE MANI;

▪️ all’interno degli ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI, è fatto obbligo di utilizzare GUANTI MONOUSO E MASCHERINE o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;

▪️l’accesso all’interno degli esercizi commerciali è consentito ad UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

▪️ai gestori degli IPERMERCATI, SUPERMERCATI, DISCOUNT DI ALIMENTARI E FARMACIE, si raccomanda la RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEI CLIENTI, oltre che del personale prima del loro accesso. Chi ha temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi, non può accedere.

▪️CHIUSURA, nella giornata di DOMENICA e nelle GIORNATE FESTIVE, di tutte le ATTIVITÀ COMMERCIALI di qualsiasi natura, ESCLUSE le FARMACIE, le parafarmacie, le EDICOLE e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;

▪️restano POSSIBILI tutti i SERVIZI DI CONSEGNA A DOMICILIO, domenica e giornate festive comprese, purché ciò avvenga nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali, pertanto si dispone che l’incaricato della consegna sia tenuto ad indossare mascherina e guanti monouso e che sia l’incaricato e il destinatario mantengano comunque la distanza interpersonale di almeno un metro;

▪️è vietato l’esercizio dell’attività di commercio nella forma del MERCATO ALL’APERTO E AL CHIUSO o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
– nel caso di mercato all’aperto una perimetrazione;
– un unico varco d’accesso separato da quello di uscita;
– contingentamento delle presenze;
– per venditori e clienti, uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;

▪️chiunque acceda ai servizi di TRASPORTO PUBBLICO automobilistici, ferroviari e marittimi, deve mantenere la DISTANZA INTERPERSONALE DI SICUREZZA, UTILIZZARE LA MASCHERINA O comunque una protezione a copertura di naso e bocca e ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio;

▪️la disposizione di cui al precedente punto si applica anche ai SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (servizio NCC, taxi, ecc.);

▪️all’interno degli UFFICI APERTI AL PUBBLICO, è obbligatorio utilizzare le MASCHERINE o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e mantenere la DISTANZA INTERPERSONALE DI SICUREZZA DI ALMENO 1 METRO;

▪️è AMMESSA l’attività di MANUTENZIONE DEL VERDE SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE, sempre nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio.

In allegato il testo della ordinanza.