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decreto legge 16 maggio 2020, n.33

17 Maggio 2020

➡️ Decreto Legge 16 Maggio 2020, n.33
Le misure di cui al presente Decreto si applicano dal 18 Maggio 2020 al 31 Luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 1.

🔺SPOSTAMENTI
A decorrere dal 18 Maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno della Regione.
Fino al 2 Giugno restano vietati gli spostamenti in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

🔺DIVIETI DI MOBILITÀ
Divieto di mobilità per le persone sottoposte alla misura della quarantena con provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.

🔺DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI
È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

🔺FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

🔺ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI
Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

In allegato, il testo completo del Decreto.