DPCM 13 OTTOBRE 2020
13 Ottobre 2020
🔴DPCM 13 OTTOBRE 2020🔴
Le disposizioni del decreto si applicano dal 14 Ottobre 2020 al 13 Novembre 2020.
Di seguito un riassunto degli aspetti principali:
📌MASCHERINE – Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli al chiuso e all’aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Dall’obbligo è escluso: chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
📌FESTE – Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone. Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6.
📌GITE SCOLASTICHE – Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche.
📌BAR, RISTORANTI E SIMILI – Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 e dalle 21 sarà vietato consumare in piedi. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto.
📌CINEMA E CONCERTI – Per gli spettacoli resta il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze.
📌IMPIANTI SPORTIVI – Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso.
📌SPORT – Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
In allegato il testo del decreto.