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DPCM 18 OTTOBRE

19 Ottobre 2020

🔴DPCM 18 OTTOBRE 2020🔴

Le disposizioni del decreto si applicano dal 19 Ottobre 2020, fatta eccezione per quanto previsto dall’art.1 co.1 lett. d), che si applica dal 21 Ottobre, e sono efficaci fino al 13 Novembre prossimo.

Una sintesi di alcune delle restrizioni contenute:

📌RISTORAZIONE: le attività di ristorazione sono consentite dalle 5:00 alle 24:00 con consumo al tavolo; sino alle 18:00 in piedi. Ogni tavolo può ospitare al massimo 6 persone.
Obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno.

📌SAGRE E FIERE: sono vietate le sagre e le fiere locali. Consentite le fiere di carattere nazionale e internazionale.

📌CONVEGNI E RIUNIONI: sono sospese le attività convegnistiche e congressuali, consentite quelle a distanza.
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

📌ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA: continua a svolgersi in presenza per il primo ciclo d’istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia. Per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado saranno favorite modalità più flessibili di organizzazione dell’attività didattica: possibilità di lezioni nel pomeriggio e ingressi dalle 9:00.
Le università predispongono piani di organizzazione della didattica in presenza e a distanza sulla base dell’evoluzione dei contagi e in funzione delle esigenze formative.

📌SPORT: l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale; non sono consentite gare e competizioni.
Sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

❌Può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le 21:00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare assembramenti, fatti salvi gli accessi ad abitazioni ed esercizi commerciali.❌

In allegato il testo del decreto.

📎 Allegati