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DPCM 3 NOVEMBRE 2020

4 Novembre 2020

🔴DPCM 3 NOVEMBRE 2020🔴

📅 Il decreto è valido a far data dal 5 Novembre 2020 sino al 3 Dicembre 2020.

Il decreto contempla:

  • MISURE PER LE AREE CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO (c.d. ZONE ROSSE)
  • 🟠MISURE PER LE AREE CON SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO (c.d. ZONE ARANCIONI)
  • 🟢MISURE “STANDARD” DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Di seguito, una sintesi di questi ultime:

😷 Obbligo di indossare la mascherina sia al chiuso che all’aperto (ad esclusione dei casi in cui per le caratteristiche del luogo e il contesto sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento). Sono esonerati da tale obbligo i soggetti che svolgono attività sportiva, i bambini al di sotto dei 6 anni e soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso dei DPI.

📏 Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

🚗Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, salvo che per esigenze lavorative, di studio, di salute, per necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

❌Vietate le feste di qualsiasi tipo, in qualsiasi luogo.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi.

🔢 È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

❌Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle attività essenziali presenti all’interno.

🏃🏻‍Consentito svolgere attività sportiva (distanziamento di due metri) o attività motoria (distanziamento di un metro) all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici.
Consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dal CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra.
Sospese le attività di palestre, piscine,…

❌Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all’aperto.

❌Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

📚L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi bambini di età inferiore ai sei anni).
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica digitale integrata, per una quota pari al 100 per cento delle attività.

☕ Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 18.00 con consumo al tavolo, per un massimo di quattro persone per tavolo.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto.

🚎A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

In allegato, il testo completo del decreto.

📎 Allegati