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Ordinanza sindacale di limitazione degli orari delle attività di vendita e somministrazione in occasione delle pubbliche manifestazioni nel mese di settembre 2017

9 Settembre 2017

.... ORDINA …  nel periodo compreso tra il 13/09/2017 ed il 18/09/2017, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall’art.689 del Codice Penale, quanto di seguito elencato:

  1. E’ vietata, in tutto il territorio comunale, la vendita e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree pubbliche, di bevande alcoliche o superalcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 01:30 alle ore 06:00 dei giorni 14-15-16-17-18 settembre c.a.
  2. E’ vietato comunque, dalle ore 15:00 alle successive ore 06:00 dei giorni 13-14-15-16-17 settembre c.a. nell’area urbana di cui alle manifestazioni indicate in premessa (Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Matteotti, Via Consolare, Porta S. Agata, Via Antiche Terme, Via Sabina, Via S.Agata, zona Santa Lucia, via Casilina località S.Agata, Viale Bartoli, Via Garibaldi, Largo don Guanella), il consumo di tutte le bevande, contenute in recipienti di vetro e lattine, nelle aree pubbliche esterne, al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi.
  3. Gli alcolici e le altre bevande  dovranno essere  somministrate esclusivamente in bicchieri di plastica e le bottiglie e/o le lattine dovranno essere trattenute dall’operatore commerciale in  appositi contenitori non accessibili al pubblico.

Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art.7 bis del D. Lgs. 267/2000. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

📎 Allegati