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ORDINANZA SINDACALE DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FERENTINO STREET FOOD”

23 Agosto 2018

omissis … ORDINA  nel periodo compreso tra il 25/08/2018 ed il 27/08/2018, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall’art.689 del Codice Penale, quanto di seguito elencato:

  1. E’ vietata, in tutto il territorio comunale, la vendita e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree pubbliche, di bevande alcoliche o superalcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 01:00 alle ore 06:00 dei giorni 26 e 27 agosto c.a.
  2. E’ vietato comunque dalle ore 15:00 alle successive ore 06:00 dei giorni 25 e 26 agosto c.a. nell’area urbana di cui alle manifestazioni indicate in premessa (Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Martino Filetico, Piazza Matteotti, Via Roma, Via Dionigi, Via Consolare, Piazza Mazzini), il consumo di tutte le bevande, contenute in recipienti di vetro e lattine, nelle aree pubbliche esterne, al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi.
  3. Gli alcolici e le altre bevande dovranno essere somministrati esclusivamente in bicchieri di plastica e le bottiglie e/o le lattine dovranno essere trattenute dall’operatore commerciale in appositi contenitori non accessibili al pubblico.

Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art.7 bis del D. Lgs. 267/2000. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato. All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L’inosservanza dell’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 C.P.