
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N.47 17/3/2020
17 Marzo 2020
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: N. 47
IL SINDACO
(nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale)
VISTO Raccomandazione Unione Europea del 13-03-2020, n. 403/0/2020 – Raccomandazione (UE) 2020/403 della Commissione del 13 marzo 2020 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19
VISTO DPCM del 11-03-2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
VISTO Decreto legge del 09-03-2020, n. 14 – Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.
VISTO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, Ordinanza del 09-03-2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 648).
VISTO DPCM 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»
VISTO DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
VISTO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, Ordinanza del 08-03-2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 646).
VISTO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, Ordinanza del 08-03-2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 645).
VISTO Decreto legge del 08-03-2020, n. 11 – Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria
VISTO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, Ordinanza del 04-03-2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 644).
VISTO DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»
VISTO DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
VISTO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, Ordinanza del 01-03-2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 643).
VISTO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, Ordinanza del 29-02-2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 642).
VISTO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, Ordinanza del 28-02-2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 641).
VISTO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, Ordinanza del 27-02-2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 640).
VISTO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, Ordinanza del 25-02-2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 639).
VISTO DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
VISTO DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
VISTO DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
VISTO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, Ordinanza del 22-02-2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 638).
VISTO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, Ordinanza del 21-02-2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 637).
RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire la trasmissione del virus;
CONSIDERATO che nei parchi, giardini pubblici, aree verdi comunali, strade e aree di gioco si continuano a creare assembramenti di persone, nonostante le disposizioni del governo in ordine alla limitazione degli spostamenti ai soli casi di comprovata necessità e ciò in violazione delle raccomandazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19
CONSIDERATO che, in virtù delle disposizioni di legge, non è possibile uscire dal territorio comunale se non per comprovate necessità, così come non è possibile ritrovarsi in assembramenti che vanificano ogni attenzione da parte dei cittadini rispettosi delle norme emanate per il Covid – 19
CONSIDERATO, altresì, necessario disporre la chiusura al pubblico del cimitero comunale, misura volta a prevenire la trasmissione del virus garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi cimiteriali per l’estremo saluto e ammettendo per l’estremo saluto la presenza di familiari, nel rispetto della distanza di sicurezza come disposto dalle disposizioni normative d’urgenza
RITENUTO che al fine di assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, si rende opportuna l’adozione immediata del provvedimento di chiusura degli spazi come di seguito riportati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.32 della Legge n. 833/1978, dell’art. 117 del D.Lgs 112/1998 e dell’art 50, del D. lgs 267/200
ORDINA
- La chiusura dei parchi, giardini pubblici, aree verdi ed aree di gioco comunali a partire dal giorno 17.3.2020 ore 18.00 fino al 03.04.2020 nuova comunicazione
- La chiusura al pubblico del cimitero comunale, a partire dal giorno 18. 03.2020 fino al 03.04.2020, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi cimiteriali per l’estremo saluto e ammettendo per l’estremo saluto la presenza di familiari, nel rispetto della distanza di sicurezza come disposto dalle disposizioni normative d’urgenza
DISPONE
- Il divieto di uscire al di fuori del territorio comunale, se non per comprovate situazioni di necessità, comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio o residenza se al di fuori del Comune di Mandela;
- Il divieto di assembramenti lungo le strade comunali, piazze ed aree verdi comunali, aree di gioco e su tutto il territorio;
La violazione dei predetti divieti, sarà sanzionata come disposto dai provvedimenti d’urgenza emanati volti al contenimento del contagio da Covid – 19 e art. 650 Codice Penale salvo che i fatti non costituiscano un più grave reato.
La comunicazione della presente Ordinanza sarà inoltrata a:
Al Responsabile del Servizio Anagrafe
Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Mandela
Al Signor Segretario Generale del comune di Mandela
Stazione dei Carabinieri di Mandela
Al Sig. Prefetto di Roma
Alla Direzione Generale ASL Roma 5
Al Gestore del Servizio Cimiteriale
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (legge 1034/1971), oppure in via alternativa e previo pagamento del contributo unificato nella misura prevista dalla legge, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR n. 1199/1971). Si avverte che in caso di omissione del suddetto pagamento, del quale dovrà comunque essere data prova all’atto della presentazione del ricorso, si procederà ad effettuare l’esazione coattiva.
La Forza Pubblica tutta, la Stazione Carabinieri di Mandela, Il Corpo di Polizia Locale di Mandela, sono incaricati ciascuno per le proprie competenze, di curare l’esecuzione e di far rispettare la presente ordinanza
Il Sindaco
(Claudio Pettinelli)
Mandela, 17 marzo 2020