Esplora contenuti correlati

Guida all’autocertificazione

Per evitare perdite di tempo, inutili ripetizioni ed accumuli di carte, la Legge Bassanini ha modificato innanzi tutto la validità dei certificati, suddividendoli per categorie:

– certificati con validità illimitata: sono quelli che si riferiscono a dati non modificabili nel tempo come nascita, morte, titolo di studio,ecc.;
– certificati con validità limitata a 6 mesi (o anche più in alcuni casi specifici) dalla data del rilascio: sono quelli relativi a dati che possono essere modificati nel tempo, come residenza, stato di famiglia, cittadinanza, ecc.
Questi ultimi sono però utilizzabili – nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici – anche se scaduti, purché l’interessato dichiari e sottoscriva in calce ad essi che le notizie contenute nel certificato non sono cambiate; la firma non ha bisogno di essere autenticata.

Cos’è?
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di attestare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte dall’interessato.
La firma non deve essere più autenticata.
L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l’autorità giudiziaria, atti da trasmettere all’estero.

Si possono autocertificare:
• con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
– la data e il luogo di nascita;
– la residenza;
– la cittadinanza;
– il godimento dei diritti politici;
– lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
– lo stato di famiglia;
– l’esistenza in vita;
– la nascita del figlio;
– il decesso del coniuge, dell’ascendente, del discendente;
– la posizione agli effetti degli obblighi militari;
– l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
– il titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti;
– titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
– la situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
– assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
– possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato;
– lo stato di occupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
– qualità di studente o di casalinga;
– la qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
– l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
– tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ecc.;
– la mancanza di condanne penali;
– tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile.
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
• con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
– tutti gli stati, fatti e qualità personali non certificabili (non ricompresi nell’elenco precedente) che possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi, la situazione di famiglia originaria, la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l’amministrazione procedente, entro quindici giorni, richiede direttamente la documentazione all’amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad un’istanza.
In questo caso l’interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
– unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica)
– firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

Dov’è utilizzabile
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, intendendo tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni e comunità montane, A.L.E.R., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici). Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con le imprese esercenti servizi di pubblica utilità (Poste, Enel, Telecom, Azienda del Gas, ecc.). L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà, non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Come funziona
Per avvalersi dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificati (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, occorre l’autentica della sottoscrizione solo quando non sia contestuale ad una istanza.
L’autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L’accertamento dell’identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
– conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
– testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
– esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da pubblica autorità.

Quanto costa
Per autentica della sottoscrizione in bollo € 0,52.