Avviso adesione rottamazione quinquies
13 Luglio 2026
Il Comune di Sabaudia, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 26 del 08/06/2026, ha stabilito di aderire alla “rottamazione quinquies”…
Descrizione
Il Comune di Sabaudia, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 26 del 08/06/2026, ha stabilito di aderire alla “rottamazione quinquies” come consentito e con le modalità disciplinate dall’art. 1, commi da 82 a 101, delle n. 199/2025 e dall’art. 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con legge n. 88/2026.
Pertanto per i contribuenti si apre la possibilità di regolarizzare i debiti affidati alla Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi ai seguenti tributi locali:
- ICI/IMU/TASI;
- TARSU/TARES/TARI;
- SANZIONI AMMINISTRATIVE, INCLUSE LE MULTE STRADALI;
- ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI.
Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione.
Il vantaggio principale è la riduzione dell’importo dovuto, per cui il contribuente paga solo il capitale del debito e le somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con lo stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione;
Il debito può essere saldato in un’unica soluzione oppure a rate. La rateizzazione consente di diluire il pagamento nel tempo ma il beneficio della sanatoria resta vincolato al rispetto puntuale delle scadenze. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo.
La decadenza scatta in caso di mancato o insufficiente pagamento, oppure se si saltano alcune rate previste dal piano. In queste ipotesi, il contribuente perde i vantaggi della definizione agevolata e il debito torna a essere dovuto per intero, con sanzioni e interessi riattivati.
La rottamazione non è automatica per il contribuente. Anche nel caso di adesione da parte del Comune, la sanatoria non si applica automaticamente. Il contribuente dovrà infatti seguire una procedura precisa:
- attendere la comunicazione degli importi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- presentare domanda di adesione entro i termini previsti;
- scegliere tra pagamento in un’unica soluzione o rateizzazione.
Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l’adesione alla “rottamazione quinquies” da parte di tutti gli enti territoriali in quanto il termine del 30 giugno risultava troppo ravvicinato per la generalità degli enti e proibitivo per i numerosi Comuni coinvolti nelle tornate elettorali locali di maggio e giugno.
Il Comune di Sabaudia ha provveduto a comunicare ad Ader l’adesione il 09.07.2026.
Lo slittamento del termine al 31 luglio 2026 produce un effetto a catena sull’intero iter della misura perché, una volta posticipate le delibere dei Comuni, lo stesso destino tocca alle procedure dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e alle conseguenti comunicazioni ai contribuenti.
I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell’area riservata del sito istituzionale dell’agente della riscossione a decorrere dal 15 ottobre 2026, e non più dal 15 settembre 2026.
Cambia anche il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre – 31 ottobre 2026, al periodo 16 ottobre – 15 dicembre 2026.
Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata.
È prorogato inoltre il termine per il pagamento delle somme dovute. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027.
Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027.
Slitta anche il termine entro cui l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026.
La proroga interviene quindi sui principali termini operativi della procedura, ma non modifica l’impianto della disciplina. Restano ferme, salvo le nuove scadenze, le condizioni previste per l’accesso alla definizione agevolata e i limiti già stabiliti per i carichi degli enti territoriali.
La procedura pertanto si svolgerà esclusivamente tramite la piattaforma Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader).
Per ulteriori informazioni è possibile:
- consultare la normativa Ader in merito alla rottamazione;
- contattare gli uffici Ader;
- contattare l’ufficio tributi del Comune.
Allegato