BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMPLESSO DI VIA XII APOSTOLI….
27 Aprile 2021
SI AVVISA
che è indetto, giusta Determina dell’Area I “Affari Generali” n. 146, Reg. Gen.le n.319 del 12.04.2021 il presente Bando per l’assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di Edilizia residenziale pubblica “Complesso via XII Apostoli disponibili o che si renderanno disponibili” nell’ambito del Comune di Solofra.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso gli aspiranti assegnatari che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se è iscritto nelle liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Solofra. | lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali siti nell’ambito territoriale di questo Comune possono concorrere anche se residenti in altro Comune; i lavoratori emigrati all’estero se non partecipanti a concorsi analoghi in altri ambiti territoriali;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito della Provincia di Avellino.
E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre del vani privi di luci, sia non inferiore a 45 metri quadrati per un nucleo familiare non superiore a 2 persone; non inferiore a 55 metri quadrati per 3 persone; non inferiore a 65 metri quadrati per 4 persone; non inferiore a 75 metri quadrati per 5 persone; non inferiore a 85 metri quadrati per 6 persone; non inferiore a 95 metri quadrati per più di 6 persone;
d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva è uguale o superiore a quella media di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nell’ambito di questa Provincia e adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;
e) non avere ricevuto l’assegnazione in locazione semplice o con un patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, né aver ricevuto finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da enti pubblici. E’ ammesso a concorrere l’assegnatario il cui alloggio venga restituito all’Ente gestore o sia divenuto inutilizzabile o perito senza che il concorrente abbia diritto a risarcimenti;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 26, comma 4, legge 8.8.1977 n. 513);
h) reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare, riferito all’anno precedente a quello di pubblicazione del bando (dichiarazione reddituale 2021), non superiore ad € 14.038,63 per la Regione Campania.
Il reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare si calcola sommando i valori seguenti:
1) reddito imponibili ai fini dell’Irpef percepiti per l’anno 2020 dai soggetti che alla data di pubblicazione del bando compongono il nucleo familiare del concorrente, nonché del coniuge o del familiare deceduto, per il quale il concorrente o altro familiare abbia diritto alla pensione di reversibilità. Non sono considerati redditi imponibili ai fini Irpef quelli assistenziali, le pensioni sociali, le pensioni di guerra, le pensioni di inabilità, gli assegni di invalidità civile, gli assegni di mantenimento dei figli, le indennità di accompagnamento e altre simili, che non vanno sommati;
2) Il 20% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti, possedute al 31/12/2020 da ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 1 (vedi art. 2 comma 3, art. 4 comma 1 lettera b) e art. 3 comma 2 del Dpem 7/5/1999 n. 221 così come modificato e integrato dal Dpcm 04.04.2001 n.242):
a) saldo contabile attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali;
b) valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ad assimilati;
c) valore di azioni o quote di organismi d’investimento collettivo di risparmio;
d) valore di partecipazione azionarie in società. Dall’importo così ottenuto vanno detratti € 516,46 per ciascun figlio a carico del concorrente; se il nucleo familiare ha un numero di componenti superiore a due, si detraggono €516,46 per ogni altro componente oltre i due fino ad un massimo di sei, sempre che si tratti di soggetti a carico del concorrente ma diversi dai figli;
se Il reddito complessivo è costituito sia da redditi da lavoro dipendente (o da pensione) sia da redditi di lavoro autonomo (o comunque diversi da quelli da lavoro dipendente o pensione) il totale delle detrazioni spettanti va ripartito su ciascuno dei due tipi di reddito in misura proporzionale all’entità degli stessi.
Infine il reddito di lavoro dipendente (o da pensione), effettuate come sopra le eventuali detrazioni spettanti per figli ed altre persone a carico, va calcolato nella misura del 60%. (art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, come sostituito dall’art. 2 comma 14 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modifiche dalla legge 25 marzo 1982 n. 94; art. 2 lettera g) L.R. Campania 2 Luglio 1997 n. 18).
Possono partecipare al concorso i nubendi che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando dovranno contrarre matrimonio, pena l’esclusione dal concorso. In tal caso il reddito annuo complessivo convenzionale è determinato esclusivamente dalla somma dei redditi imponibili Irpef (calcolati nella misura del 60% se da lavoro dipendente) nonché da quelli derivanti da patrimonio mobiliare percepiti da ciascuno dei nubendi per l’anno 2019.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, le unioni civili (Come oggi disciplinati dall’art. 1 della Legge n. 76 del 20.05.2016), gli ascendenti, | discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, al fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, dev’essere stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi. Una famiglia anagrafica può anche essere costituita da una sola persona (art. 4 Dpr 30 Maggio 1989 n. 223).
Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l’intervenuta sentenza di separazione.
Ai fini della composizione del nucleo familiare valgono | criteri di cui all’art.1-bis del Dpcm 7 maggio 1999 n. 221, integrato con successivo Dpcm 4 aprile 2001 n. 242. Nell’attribuzione dei relativi punteggi vengono considerati facenti parte del nucleo familiare, oltre al coniuge ed ai figli conviventi, i soli altri componenti che convivano stabilmente ed anagraficamente con il concorrente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso (art. 2 L.R. Campania 2 luglio 1997 n. 18; art. 1-bis, comma 7, Dpcm sopra citato e successive modifiche ed integrazioni). | requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e – limitatamente a quelli indicati nelle precedenti lettere c), d), e), f), e g) – da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera h) deve permanere alla data dell’assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate (utilizzando esclusivamente il modulo di istanza-dichiarazione predisposto dal Comune, all. B) ai sensi del Dpr 28.12.2000 n. 445 e devono essere sottoscritte e presentate unitamente ad una Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore (o documento equipollente), in corso di validità.
Sono equipollenti alla carta di identità: Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.
Le domande devono essere spedite al Comune di Solofra a mezzo raccomandata postale a/r, ovvero tramite Posta Elettronica Certificata (Pec), entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
E ammessa la consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Solofra entro e non oltre le ore 12 della medesima data.
Per i lavoratori emigrati all’estero detto termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.
Nella domanda occorre indicare e dichiarare: – dati del concorrente – composizione del nucleo familiare secondo i criteri specificati nel precedente punto “Requisito per la partecipazione” – situazione reddituale del concorrente e degli altri componenti del nucleo familiare, riferita all’anno fiscale 2020; – possesso da parte del concorrente deli requisiti prescritti dal presente bando;
– possesso da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare, dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) e g).
I requisiti e le modalità di partecipazione indicati nel presente Bando sono obbligatori, per cui il mancato rispetto anche di uno solo di essi non è successivamente sanabile e comporta l’esclusione definitiva dal concorso.
Le condizioni soggettive ed oggettive che comportano attribuzione di punteggio vanno dichiarate compilando ed allegando alla domanda la scheda del punteggi di selezione predisposta dall’Ufficio con eventuale documentazione dimostrativa.
Il modulo di domanda e la scheda dei punteggi di selezione debitamente compilati e sottoscritti con allegata copia di documento di identità, comprovano quanto ivi dichiarato dall’istante.
Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito dalla legge e decade dal beneficio dell’assegnazione eventualmente spettante.
PUNTEGGIO DA ASSEGNARE. DOCUMENTI NECESSARI
Per l’attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda, all.C) i seguenti documenti:
– modello Isee, completo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), relativo al concorrente ed agli altri componenti del nucleo familiare, emesso nell’anno 2021;
– certificato della Asl attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
– certificato della Asl attestante l’invalidità, ai sensi dell’art. 2, comma 2, Legge 30.3.1971 n. 118, dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l’invalidità, ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65°anno di età;
– certificato della Asl attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
– certificato dell’autorità competente comprovante l’esistenza nell’abitazione di residenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato della Asl attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare;
– certificato della Asl contenente l’indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Per Vani Utili si intendono tutti i locali dell’alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975;
– certificato della Asl attestante l’antigienicità relativa o assoluta dell’alloggio;
– perizia tecnica da cui risulti che le cause dell’antigienicità non sono eliminabili con normali interventi manutentivi;
– Copia di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di separazione, di ordinanza di sgombero;
– copia di provvedimento esecutivo di collocamento a riposo o trasferimento del dipendente, pubblico o privato, che fruisca di alloggio di servizio;
– copia di preavviso di esecuzione dello sfratto ai sensi dell’art. 608 c.p.c.;
– copia della notificazione della competente autorità, indicante la data di esecuzione dell’ordinanza di sgombero o del rilascio dell’alloggio di servizio.
INDICAZIONI INTEGRATIVE
1. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal concorrente, relativa al possesso dei requisiti di cui alle lett. c), d) ed e) deve essere riferita anche agli altri componenti del nucleo familiare.
2. Le condizioni soggettive ed oggettive che comportino attribuzione di punteggio vanno dimostrate con idonea documentazione da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione.
3. La firma della domanda di partecipazione al bando non va autenticata quando è sottoscritta davanti al pubblico dipendente addetto secondo le modalità previste dal Dpr 403/98 o quando l’istanza è presentata insieme alla fotocopia del documento di identità, in corso di validità, della persona che l’ha firmata (art. 2, comma 10, legge 191/98).
4. Per accogliere la dichiarazione di chi non sa o non può firmare (e cioè ha un impedimento fisico o è analfabeta) è sufficiente che Il Pubblico Ufficiale accerti l’identità della persona che rende la dichiarazione e indichi le cause dell’impedimento. Non è necessaria la presenza deli testimoni.
5. E’ sufficiente, per l’ammissibilità della domanda, che il reddito complessivo del nucleo familiare venga dichiarato nel modulo domanda. Per l’attribuzione del punteggio per reddito occorre, invece, che il richiedente esibisca valida documentazione fiscale e ciò al fine di determinare le detrazioni per i figli a carico, nonché la natura del reddito per gli eventuali abbattimenti previsti dall’art. 2 della legge 94/82, oppure documenti l’eventuale stato di disoccupazione.
6. Per Il coniuge non legalmente separato, anche se non residente devono essere dichiarati | dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l’intervenuta sentenza di separazione.
DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE
Agli assegnatari degli alloggi sarà applicato il canone di locazione determinato secondo la normativa vigente al momento dell’assegnazione. L’’Amministrazione Comunale provvede, attraverso l’apposita Commissione, costituita come previsto dall’art. 5 della L.R. Campania 2 Luglio 1997 n. 18 e della circolare esplicativa Al/n. 1666 n. 1 del 5/11/1997, all’istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità della compilazione dell’apposito modello d’istanza di partecipazione, l’esistenza della documentazione richiesta e provvede, inoltre, alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l’attribuzione del punteggio provvisorio secondo quanto previsto dal bando di concorso.
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Completata l’istruttoria, detta Commissione comunale trasmette le domande, con le relative documentazioni e le schede con i punteggi a ciascuna attribuiti, alla Commissione Provinciale per l’Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art.6 della L.R. Campania n. 18/1997), che provvede alla formazione della Graduatoria provvisoria con pubblicazione sul relativo all’Albo “on line” per 30 giorni consecutivi. Entro detto termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria o, per | lavoratori emigrati all’estero, entro 45 giorni dall’invio, a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero Posta Elettronica Certificata (Pec), della comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata a/r ovvero Posta Elettronica Certificata (Pec), opposizioni alla stessa Commissione Provinciale, che le esamina entro 45 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle stesse.
Non vengono valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione.
Nel caso in cui la valutazione dell’opposizione determini la riduzione del punteggio o l’esclusione dal concorso, la Commissione dà comunicazione in tal senso all’interessato, fissando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
Completato l’esame delle opposizioni e delle eventuali deduzioni, la Commissione preposta formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito uno stesso punteggio, alla presenza del Funzionario incaricato dal Comune.
La graduatoria viene pubblicata entro 30 giorni con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
Prima dell’assegnazione dell’alloggio sarà verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l’accesso; il mutamento delle condizioni attributive di punteggio, verificatosi successivamente alla data di pubblicazione del bando non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione della variazione della situazione abitativa che comporta, invece, l’eventuale correlativa riduzione del punteggio, a meno che la nuova sistemazione abbia carattere di precarietà.
Qualora il Comune accerti la mancanza dei requisiti o il mutamento della situazione abitativa, trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell’interessato alla Commissione Provinciale, che provvede all’esclusione o al mutamento della posizione di graduatoria del concorrente.
Gli alloggi vengono assegnati secondo l’ordine stabilito nella Graduatoria che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e comunque, fino all’aggiornamento della stessa. La Graduatoria definitiva sarà utilizzata per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale o Acer di nuova costruzione o che si renderanno comunque disponibili nel corso di validità della stessa. Sono esclusi gli alloggi oggetto di specifici bandi di concorso speciali.
NORMA TRANSITORIA
Vengono confermate le priorità nella scelta da parte dei concorrenti che, in sede di prima assegnazione, hanno rinunciato causa la mancanza di alloggi aventi superficie congruente con il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 2 L.R. 18/97).
INFORMAZIONI E ACQUISIZIONE DEI MODELLI DI DOMANDA
Responsabile unico del Procedimento è il Funzionario direttivo Marcello Colella.
I moduli di domanda verranno distribuiti presso l’Ufficio “Alloggi Erp” sito in Piazza San Michele 5 (Palazzo Orsini — piano rialzato, Ingresso area Protocollo) nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 09 alle ore 12, il venerdì dalle ore 11 alle 13.30, Il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 17,30.
Detti moduli sono acquisibili anche dal Sito istituzionale www.comune.solofra.av.it
Dalla Residenza Municipale 27 aprile 2021
Rachele Gagliardi