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Definizione Agevolata delle entrate comunali 2026: cos’è e come funziona

6 Luglio 2026

Il Comune di Tivoli informa la cittadinanza che è attiva la definizione agevolata delle entrate comunali 2026, disciplinata dal Regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199/2025.
La misura consente ai contribuenti interessati di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Ente, beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi, secondo le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento.

Attenzione: è una misura straordinaria e non ripetibile
La definizione agevolata costituisce un istituto straordinario, temporaneo e non ripetibile.
Si tratta quindi di un’opportunità eccezionale per mettersi in regola con condizioni più favorevoli.
Scaduto il termine previsto, non sarà più possibile accedere alla presente misura agevolativa.

Chi può aderire

Possono essere ammessi alla definizione agevolata i debiti risultanti da:
• ingiunzioni fiscali di pagamento;
• accertamenti esecutivi divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2026;
• controversie tributarie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, secondo quanto previsto dal Regolamento.
I provvedimenti devono essere stati notificati dal Comune di Tivoli e/o dai concessionari della riscossione.
Per i debiti derivanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi, l’adesione è ammessa purché non siano oggetto di contenzioso in essere alla data di presentazione dell’istanza.

Per quali entrate si può chiedere la definizione

Rientrano nella definizione agevolata, tra le principali:
• IMU;
• TASI;
• TARI;
• Imposta di soggiorno;
• ICP;
• TOSAP;
• Canone Unico Patrimoniale;
• canoni di concessione;
• fitti immobiliari;
• altre entrate patrimoniali ed extra-tributarie;
Sono inoltre definibili, nei limiti previsti dal Regolamento, le controversie tributarie pendenti il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro il 1° gennaio 2026.

Qual è il vantaggio

Per i tributi comunali e per le entrate patrimoniali ed extra-tributarie, il debito può essere estinto pagando:
• le somme dovute a titolo di capitale;
• le spese relative alle procedure esecutive e cautelari;
• le spese di notificazione degli atti;
• gli altri oneri previsti dalla normativa vigente.
Con la definizione agevolata è previsto l’integrale abbattimento delle sanzioni e degli interessi.
Per il Canone Unico Patrimoniale, l’abbattimento riguarda, oltre agli interessi, anche le maggiorazioni e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Controversie tributarie pendenti

Le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026, in ogni stato e grado del giudizio, comprese quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, possono essere definite secondo le modalità previste dal Regolamento.
Per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi relativi a tributi comunali, il contribuente è tenuto al pagamento del solo tributo e delle eventuali spese di soccombenza liquidate in favore dell’Ente, con esclusione di sanzioni e interessi.
Sono escluse dalla definizione le controversie relative ai dinieghi di rimborso, espressi o taciti, nonché quelle aventi ad oggetto pretese non rientranti nella competenza regolamentare dell’Ente.

Entro quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2026, utilizzando il modello predisposto dal Comune di Tivoli e disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.

Come presentare la domanda

L’istanza può essere presentata con una delle seguenti modalità:
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: info@pec.comune.tivoli.rm.it, indicando nell’oggetto:
“Definizione agevolata 2026”;
• tramite procedura di compilazione online accessibile dal sito istituzionale del Comune

Per la definizione delle controversie tributarie pendenti deve essere presentata apposita domanda per tutti gli atti impugnati che si intende definire.
Requisiti obbligatori per presentare la domanda

L’istanza deve contenere, a pena di nullità:
• per le persone fisiche, il domicilio digitale eletto e registrato nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali – INAD;
• per le persone giuridiche, l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’elenco INI-PEC.
Attenzione: la mancanza di tali elementi comporta la nullità dell’istanza.

Cosa succede dopo la presentazione della domanda

Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Comune comunica al debitore:
• l’eventuale piano di rateizzazione;
• le modalità di pagamento;
• l’eventuale diniego, totale o parziale, della definizione agevolata.
La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione fino al pagamento dell’unica soluzione o dell’ultima rata.

Come si paga

Il pagamento può essere effettuato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2026;
• mediante rateizzazione mensile, fino a un massimo di 48 rate.
L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 150,00.
La prima rata scade il 30 novembre 2026.
Sulle somme rateizzate sono dovuti interessi di dilazione nella misura fissa del 2% annuo, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante avvisi PagoPA predisposti dal Comune.

Quando si perde il beneficio

La definizione agevolata decade in caso di:
• mancato pagamento dell’unica soluzione entro il 30 novembre 2026;
• mancato pagamento della prima rata entro il 30 novembre 2026;
• mancato pagamento di due rate non consecutive;
• mancato pagamento dell’ultima rata entro il termine previsto.
In caso di decadenza, i pagamenti eventualmente effettuati sono imputati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute prima della presentazione della domanda di definizione agevolata.

Rateizzazioni già in corso

La definizione agevolata è ammessa anche per i debiti oggetto di precedenti piani di rateizzazione.
Con la presentazione dell’istanza sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate in scadenza successivamente alla data di presentazione, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.
Le somme già versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Perché conviene aderire adesso

Aderire alla definizione agevolata significa:
• regolarizzare la propria posizione con il Comune;
• beneficiare dell’abbattimento di sanzioni e interessi;
• evitare ulteriori aggravi;
• sospendere le procedure di recupero nei limiti previsti dal Regolamento;
• cogliere una possibilità straordinaria, temporanea e non ripetibile.

È importante non aspettare l’ultimo momento, la definizione agevolata 2026 rappresenta un’occasione concreta per chiudere le proprie posizioni debitorie con il Comune di Tivoli a condizioni più favorevoli.