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Ordinanza sindacale n. 9 del 01.07.2026

6 Luglio 2026

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PULIZIA FONDI INCOLTI ED ALTRE AREE PRIVATE – ANNO 2026. 

Descrizione 

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
· Nel periodo della stagione estiva, in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all’interno che all’esterno dei Centri Abitati;
· nel territorio comunale esistono diversi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi;
· nel territorio comunale vi sono altresì terreni, aree verdi, lotti inedificati, giardini privati, lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado, divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi, insetti e cinghiali e che di fatto costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;
· è inoltre segnalata la presenza di facciate e strutture di unità immobiliari (talvolta anche abitate ma prive di ogni necessaria attività di manutenzione) in stato di abbandono e di degrado che arrecano un danno al decoro urbano e dell’immagine cittadina e potenziale causa di pregiudizio delle strutture edilizie, specialmente in muratura;
· lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere) e di aree verdi che favorisce la presenza di animali infestanti di vario genere;
RILEVATO CHE il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all’igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell’Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell’immagine del paese;
CONSIDERATO CHE la conservazione ed il miglioramento dell’ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;
DATO ATTO CHE:
· questa Amministrazione, ha avviato un’importante azione tesa alla complessiva riqualificazione, valorizzazione e promozione del suo territorio;
· risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile cittadina;

CONSIDERATO CHE le situazioni di incuria e di degrado descritte concorrono a ledere o sminuire l’immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale, anche stradale;
RITENUTO utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;
VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
VISTO il Titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;
VISTO l’art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00, il quale stabilisce, tra l’altro quando segue: in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. ;
VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.),:
VISTO l’art.7bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazione alla disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali,
VISTO la Legge n. 688 del 24 novembre 1981 così come modificata dalla legge 125 del 24.07.08;
VISTO lo Statuto Comunale
DATO ATTO CHE il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. e che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

· ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
· ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali , industriali, ecc… dismesse;
· agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
· ai proprietari di immobili;
· ai responsabili dei cantieri edili;
· ai proprietari di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti all’aperto;
· ai proprietari di aree verdi in genere;
· ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;
ciascuno per le rispettive competenze:
1. di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano, potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario, nonché dal possibile rischio di propagazione di incendi (in particolar modo esplicitamente per la prevenzione degli incendi, per tutto il periodo estivo è obbligo porre in essere le suindicate condizioni, al fine di creare una idonea fascia parafuoco di isolamento che deve prolungarsi per 15 metri dal ciglio delle strade e altrettanti dagli altri confini);
2. di provvedere alla regolazione e manutenzione di siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con conseguenterimozione dei residui vegetali;
3. le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;
4. di effettuare idonea manutenzione sulle facciate esterne degli immobili al fine di garantire il decoro ed immagine delle stesse, nonché lo stato di conservazione delle strutture edilizie a tutela della pubblica e privata incolumità
5. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l’adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici, griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di
animali in genere;
6. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;
7. nel periodo dal 1 Luglio al 31 Ottobre, stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge 353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l’innesco d’incendio, i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.
Gli interventi predetti dovranno avere inizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e mantenuti sino al 30 Novembre c.a., con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’ufficio nei confronti dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all’assistenza della Forza Pubblica;
Per i trasgressori della presente Ordinanza che non diano attuazione, agli obblighi sopra riportati nonché alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese viene applicato il regime sanzionatorio di cui all’art. 7bis del D.L.gs 267/2000 “Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00”;
Nel caso di mancato sfalcio e diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da Euro 173,00 ad Euro 695,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada.
DEMANDA
al Servizio di Polizia Locale del Comune di Villa Latina ed a tutti gli altri organi di polizia, le attività di vigilanza e controllo per l’osservanza della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Villa Latina, all’Albo Pretorio online per 30 giorni, nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e con altri mezzi di comunicazione.
Ai sensi dell’art.2 – comma 4 – della Legge 07.08.1990 n.241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune.
Copia della presente ordinanza è trasmessa :
– al Servizio di Polizia Locale del Comune di Villa Latina ;
– al Comando Stazione Carabinieri di Atina;
– al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Atina.

IL SINDACO
Geom. Luciano Persichini