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Contribuenti iscritti all’AIRE

27 Dicembre 2014

Con il D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 art. 9 bis, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014, è stato modificato l’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 sopprimendo la potestà regolamentare del Comune che permetteva l’equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare, tenuta a disposizione e non locata, posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, a far data dal 01/01/2014.

In luogo della disposizione soppressa, lo stesso art. 9 bis prevede che, a decorrere dal 2015, operi un’assimilazione “ope legis” all’abitazione principale in favore di una sola unità immobiliare, purché posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e sempre che l’immobile non risulti né locato né dato in comodato.

In conseguenza di ciò e tuttora in mancanza di una disciplina transitoria, è sospesa l’applicazione della TASI alle unità immobiliari, tenute a disposizione e non locate, possedute dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE.

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