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PROROGATI DI UN ANNO: PERMESSI DI COSTRUIRE, SCIA, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI E CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE RILASCIATI ENTRO IL 2022.

29 Giugno 2022

Proroga straordinaria di 1 anno di Permessi – SCIA  e Autorizzazioni Paesaggistiche – ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 51/2022 (di conversione del D.L. 21/2022 “Ucraina”)

Sono prorogati di un anno i termini di inizio e fine lavori di Permessi – SCIA  e Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022. (anche dei titoli già prorogati ai sensi delle precedenti proroghe, elencate sopra)

Pertanto, la norma si applica:

  • ai permessi di costruire rilasciati (o formatisi mediante silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del Dpr 380/2001) prima della sua entrata in vigore (e quindi prima del 21 maggio 2022);
  • ai permessi rilasciati (o formati per silenzio assenso) dopo tale data e fino al 31 dicembre 2022.

N.B. La proroga non è automatica ma per poterne usufruire occorre:

  • una comunicazione al Comune nella quale l’interessato espliciti la volontà di volersene avvalere. La comunicazione deve evidentemente contenere l’indicazione degli estremi dei titoli edilizi e del termine che si vuole prorogare (inizio o ultimazione lavori);
  • la ricorrenza di alcune condizioni e cioè che i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).

 

Proroga Convenzioni

Sono prorogati di un anno:

  • il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente pari a 10 anni) formatisi fino al 31 dicembre 2022. In questi casi si ritiene applicabile la giurisprudenza relativa alle precedenti proroghe in base alla quale, al fine di poter usufruire della proroga, è necessario che la convenzione sia efficace alla data di entrata in vigore della norma (TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 12/01/2022, n. 24; TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 02/02/2021, n. 112; TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257);
  • i termini di inizio e fine lavori previsti nell’ambito di tali convenzioni o accordi similari. Secondo gli orientamenti della giurisprudenza sulle norme precedenti, la proroga riguarda tutti i termini previsti nell’ambito della convenzione urbanistica, senza la necessità di distinguere, all’interno di pattuizioni spesso molto complesse e articolate nell’individuazione degli obblighi delle parti, fra termini scaduti e non ancora scaduti al momento di entrata in vigore della norma (TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257; TAR Lazio. Roma, sez. II, 04/12/2017, n. 11973; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 02/02/2017, n. 145);
  • i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.
  • La proroga è automatica, non essendo prevista dalla norma la comunicazione al Comune, ma a differenza delle precedenti proroghe che hanno interessato le convenzioni urbanistiche (previste dall’art. 30, comma 3-bis DL 69/2013 e dell’art. 10, comma 4-bis DL 76/2020), è richiesto che “non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004”.