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Emergenza Coronavirus, disposizioni per l’uso obbligatorio di mascherine e ulteriori limitazioni alla circolazione per contenere il contagio da Covid-19

8 Aprile 2020

Nuova Ordinanza del Sindaco n. 34 del 07/04/2020: tra le nuove disposizioni è stabilito che l’accesso a negozi e uffici è consentito esclusivamente a chi sia dotato di protezione per bocca e naso.

Tra i punti da rispettare.

1.    Di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni, divieti e limitazioni poste dai DPCM ,Ordinanze del Presidente della Regione Lazio e Ordinanze sindacali sopra richiamate atte a prevenire e contrastare il contagio da COVID-19
Ed inoltre:
2.    Sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, ogni qualvolta ci si trovi in un esercizio commerciale,   in   ufficio   aperto  al  pubblico   o  in   qualunque  altro  luogo  chiuso  diverso
d all’abitazione  privata, vanno  adottare  tutte  le misure  precauzionali  consentite e  adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, ed in particolare è obbligatorio tenere coperti naso e bocca utilizzando qualunque mezzo o, se disponibili, facendo uso di mascherine;
3.     E’  VIETATO  svolgere qualsiasi attività motoria e pratica sportiva all’aperto, in luoghi pubblici  e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati esclusivamente da patologie,  previa specifica certificazione medica;
4.     E’ VIETATO accompagnare cani o qualsiasi altro animale d’affezione ad una distanza superiore a 150 ml. dalla propria abitazione e per il tempo strettamente necessario ;e muniti tutti gli accessori per la raccolta delle deiezioni.
5.     E’ VIETATO effettuare acquisti di beni di prima necessità in  un numero  superiore  a  1  (uno) componente a nucleo famigliare presso gli esercizi autorizzati alla vendita come da allegato 1 DPCM 11.03.2020 con la richiesta che l’approvvigionamento dei suddetti beni non avvenga giornalmente.
6.     E’   DISPOSTO  che  gli  esercenti  commerciali,  di  cui  all’allegato  del  DPCM  11.03.2020, agevolino l’ingresso delle persone con disabilità motorie;
7.     E’  VIETATO per tutta l’emergenza sanitaria COVID-19 ed in particolare durante le  prossime festività pasquali, dimorare in luoghi diversi dalla propria abitazione adibita a stabile alloggio;
8.     E’  VIETATO , in qualsiasi ora della giornata, durante le festività pasquali, recarsi presso le seconde case presenti nel territorio del Comune di Soriano nel Cimino;
9.     E’ VIETATO abbandonare nel territorio comunale mascherine e guanti in lattice;
10.     E’  FATTO OBBLIGO di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale,  attraverso  l’utilizzo  di prodotti  contenenti  principi   attivi idonei. Che tali attività debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti,  maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i  mastelli della raccolta rifiuti;
11.    SI INVITA la cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al corretto stato igienico degli ambienti domestici e/o lavorativi interni ed esterni attraverso l’utilizzo di prodotti efficaci ed a norma;
12.     E’  FATTO OBBLIGO, a tutti coloro, preventivamente autorizzati dalle autorità preposte,  che dovessero dimorare, anche temporaneamente, presso il territorio del Comune di Soriano  nel Cimino provenienti da altro Comune, anche se asintomatiche, a comunicarlo immediatamente al Comune  di  Soriano  nel  Cimino  a  mezzo  pec:   puntocomunesoriano@pec.it   e   saranno sottoposte alla sorveglianza  sanitaria  e  all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione
13.    DI UNIFORMARE l’orario di apertura e chiusura al pubblico per la vendita di qualsiasi settore individuato sia dal DPCM  dell’11.03.2010 che delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio;
14.    E’ FATTO OBBLIGO che l’attesa per l’ingresso agli esercizi commerciali sia effettuata secondo la modalità della cosiddetta “fila indiana” con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 ml, agevolando, inoltre, il deflusso delle persone dallo stesso esercizio commerciale;  dimora
15.    LE ATTIVITA’AGRICOLE sono consentite sole se necessarie e per i casi di alimentazione degli animali di allevamento o di affezione se ricoverati presso l’appezzamento agricolo. In ogni caso è fatto obbligo della compilazione dell’autocertificazione. Le forze dell’ordine accerteranno la veridicità e valuteranno la effettiva necessità;

Si rammenta l’obbligo e la inderogabilità alla normativa vigente e alle disposizioni comunali.

Sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell’8 marzo 2020 articolo 1 lettera a) richiamato dal DPCM 9 marzo 2020, che prevede che gli stessi siano giustificabili esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza con obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’auto-certificazione delle comprovate ragioni dello spostamento;

INFORMA

La popolazione e tutte le persone in transito nel territorio comunale che le Forze dell’Ordine sono munite di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea;

Ulteriori dettagli nell’Ordinanza allegata