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Nuova Ordinanza del Sindaco n. 42 del 02/05/2020

2 Maggio 2020

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell’accesso  delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico.

VISTO il DPCM 01/03/2020 VISTO il DPCM 04/03/2020 VISTO il DPCM 08/03/2020 VISTO il DPCM 09/03/2020 VISTO il DPCM 11/03/2020 VISTO il DPCM 22/03/2020 VISTO il DPCM 01.04.2020 VISTO il DPCM 10.04.2020 VISTO il DPCM 27.04.2020 VISTO il D.M. 25.03.2020

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28  marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’ 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/03/2020, dell’ 8/3/2020, dell’11.03.2020,del 17.03.2020, del 18.03.2020,del 19.03.2020, del 20.03.2020,del 26.03.2020, del 09.04.2020, del 13.04.2020, del 15.04.2020, del 18.04.2020, del

24.04.2020, ;

RICHIAMATE le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell’11.03.2020, nr.24 del 12/03/2020,nr. 28 del 14.03.2020, nr.30 del 18.03.2020, nr.31 del 20.03.2020, nr.32 del 23.03.2020, nr. 33 del 26.03.2020, nr.34 del 07.04.2020, nr.35 del

15.04.2020 e nr. 36 del 16.04.2020;

ATTESO CHE in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell’art. 32 della L. 833/78 e dell’art. 117 del D.Lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

PREMESSO ALTRESI’ CHE con le citate ordinanze sindacali avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” veniva prevista :

La sospensione di qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche;
La chiusura dei cimiteri comunali;
La chiusura di tutti i parchi pubblici (il PARCO DELLA MANDRIA sito in Via Alcide De Gasperi; il PARCO DEI “TIRA BACI” sito in via Achille Grandi, il PARCO DELLE PAPERELLE sito in via della Stazione, il PARCO DEL MILITE IGNOTO e il PARCO DELLE RIMEMBRANZE siti in Piazza della Repubblica);

Sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, ogniqualvolta ci si trovi in un esercizio commerciale, in ufficio aperto al pubblico o in qualunque altro luogo chiuso diverso dall’abitazione privata, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, ed in particolare è obbligatorio tenere coperti naso e bocca utilizzando qualunque mezzo o, se disponibili, facendo uso di mascherine;
vietato abbandonare nel territorio comunale mascherine e guanti in lattice;

l’ obbligo di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale, attraverso l’utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei. Che tali attività debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti;
l’invito alla cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al corretto stato igienico degli ambienti domestici e/o lavorativi interni ed esterni attraverso l’utilizzo di prodotti efficaci ed a norma;
l’obbligo, a tutti coloro, preventivamente autorizzati dalle autorità preposte, che dovessero dimorare, anche temporaneamente, presso il territorio del Comune di Soriano nel Cimino provenienti da altro Comune, anche se asintomatiche, a comunicarlo immediatamente al Comune di Soriano nel Cimino a mezzo pec: puntocomunesoriano.it e saranno sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione
l’obbligo che l’attesa per l’ingresso agli esercizi commerciali sia effettuata secondo la modalità della cosiddetta “fila indiana” con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 ml, agevolando, inoltre, il deflusso delle persone dallo stesso esercizio commerciale; dimora
che gli esercenti commerciali, di cui all’allegato del DPCM 11.03.2020, agevolino l’ingresso delle persone con disabilità motorie;

CONSIDERATO CHE in data 27/4/2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 26/4/2020 recante ulteriori misure per il contenimento della diffusione del virus “COVID-19” che entreranno in vigore dal 4/5 fino al 17/5/2020

RITENUTO CHE, in virtù dell’ultimo DPCM sopra richiamato, apportare delle modifiche alle ordinanze sindacali sopra richiamate;

DATO ATTO che l’attuale situazione richiede ancora il permanere di alcune azioni di eccezionalità ed urgenza al fine della tutela della sanità pubblica;

DATO ATTO CHE le misure adottate con la presente ordinanza non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell’epidemia;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti

SI DA ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
ORDINA

1.    Con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17.05.2020:
la riapertura dei Cimiteri Comunali;
la possibilità di poter accedere ad esercizi commerciali di cui all’allegato del DPCM dell’11.03.2020 e del DPCM del 10.04.2020 siti anche in Comuni limitrofi per coloro che dimostrino che il proprio luogo di domicilio o di residenza si trovi ad una distanza inferiore rispetto a quelli presenti nel Comune di Soriano nel Cimino;
l’attività di ristorazione oltre che con la modalità di consegna a domicilio potrà essere consentita anche con la modalità con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno del locale e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi nel rispetto di quanto disposto dal D.P.C.M. 26/4/2020.
al fine di contenere il virus e/o la sua propagazione , si dispone l’isolamento ed alla sorveglianza sanitaria anche per i congiunti e residenti all’interno della stessa abitazione della persone positiva al COVID-19 fino a che il soggetto positivo risulti negativizzato e che gli stessi congiunti e residenti siano sottoposti ad accertamenti con i sistemi convenzionali di indagine;

2.    Di confermare i seguenti divieti, obblighi e prescrizioni:

La sospensione di qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche;
La chiusura di tutti i parchi pubblici (il PARCO DELLA MANDRIA sito in Via Alcide De Gasperi; il PARCO DEI “TIRA BACI” sito in via Achille Grandi, il PARCO DELLE PAPERELLE sito in via della Stazione, il PARCO DEL MILITE IGNOTO e il PARCO DELLE RIMEMBRANZE siti in Piazza della Repubblica);
Sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, ogni qualvolta ci si trovi in un esercizio commerciale, in ufficio aperto al pubblico o in qualunque altro luogo chiuso diverso dall’abitazione privata, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, ed in particolare è obbligatorio tenere coperti naso e bocca utilizzando qualunque mezzo o, se disponibili, facendo uso di mascherine;
vietato abbandonare nel territorio comunale mascherine e guanti in lattice;

l’ obbligo di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale, attraverso l’utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei. Che tali attività debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti;
l’invito alla cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al corretto stato igienico degli ambienti domestici e/o lavorativi interni ed esterni attraverso l’utilizzo di prodotti efficaci ed a norma;
l’obbligo, a tutti coloro, preventivamente autorizzati dalle autorità preposte, che dovessero dimorare, anche temporaneamente, presso il territorio del Comune di Soriano nel Cimino provenienti da altro Comune, anche se asintomatiche, a comunicarlo immediatamente al Comune di Soriano nel Cimino a mezzo pec: puntocomunesoriano.it e saranno sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione
l’obbligo che l’attesa per l’ingresso agli esercizi commerciali sia effettuata secondo la modalità della cosiddetta “fila indiana” con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 ml, agevolando, inoltre, il deflusso delle persone dallo stesso esercizio commerciale;
vietato effettuare acquisti di beni di prima necessità in un numero superiore a 1 (uno) componente a nucleo famigliare presso gli esercizi autorizzati alla  vendita

che gli esercenti commerciali, di cui all’allegato del DPCM dell’11.03.2020 e del DPCM del 10.04.2020, agevolino l’ingresso delle persone con disabilità motorie;

3.    Ai sensi del DPCM del 26.04.2020

SI RICORDA CHE

sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e ildistanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è  in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d.     è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o
sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi  è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone,  con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle  prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Ferme restando le disposizioni sopra richiamate, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: o motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM;

indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento

Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui sopra, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate  a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Ferme restando le disposizioni di cui sopra, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Nell’ipotesi di cui al punto precedente, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

INFORMA

La popolazione e tutte le persone in transito nel territorio comunale che le Forze dell’Ordine sono munite di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea;

Si raccomanda infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o quello della Regione Lazio nr. 800118800 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quale febbre, tosse, difficoltà  respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.

INVITA

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19
DISPONE

La validità della presente ordinanza con effetto dal 04.05.2020 e fino al 17.05.2020 fermo restando che siano emanate nuove disposizioni dallo Stato o dalla Regione Lazio le quali pongano in contrasto il provvedimento in trattazione