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Emergenza covid-19: nuova ordinanza del Sindaco n.44 del 04/05/2020

4 Maggio 2020

Nuova ordinanza del Sindaco che fissa dal 4 maggio i nuovi orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e degli esercizi pubblici, integrando la precedente Ordinanza n. 42 del 02/05/2020.

Si cita :

[omissis]

PREMESSO  ALTRESI’ CHE con le citate ordinanze sindacali avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” veniva prevista:

  • La sospensione di qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche;
  • La chiusura dei cimiteri comunali;
  • La chiusura di tutti i parchi pubblici (il PARCO DELLA MANDRIA sito in Via Alcide De Gasperi; il PARCO DEI “TIRA BACI” sito in via Achille Grandi, il PARCO DELLE PAPERELLE sito in via della Stazione, il PARCO DEL MILITE IGNOTO e il PARCO DELLE RIMEMBRANZE siti in Piazza della Repubblica);
  • Sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, ogniqualvolta ci si trovi in un esercizio commerciale, in ufficio aperto al pubblico o in qualunque altro luogo chiuso diverso dall’abitazione privata, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, ed in particolare è obbligatorio tenere coperti naso e bocca utilizzando qualunque mezzo o, se disponibili, facendo uso di mascherine;
  • vietato abbandonare nel territorio comunale mascherine e guanti in lattice;
  • l’ obbligo di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che  interni di pertinenza condominiale, attraverso l’utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei. Che tali attività debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti;
  • l’invito alla cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al  corretto stato igienico degli ambienti domestici e/o lavorativi interni ed esterni attraverso l’utilizzo di prodotti efficaci ed a norma;
  • l’obbligo, a  tutti  coloro, preventivamente autorizzati  dalle  autorità  preposte, che dovessero dimorare, anche temporaneamente, presso il territorio del Comune di Soriano nel Cimino provenienti da altro Comune, anche se asintomatiche, a comunicarlo immediatamente al Comune di Soriano nel Cimino a mezzo pec: puntocomunesoriano.it e saranno sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso  l’abitazione;
  • l’obbligo che l’attesa per l’ingresso agli esercizi commerciali sia effettuata secondo la modalità della cosiddetta “fila indiana” con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 ml, agevolando, inoltre, il deflusso delle persone dallo stesso esercizio commerciale;
  • dimora che gli esercenti commerciali, di cui all’allegato  del DPCM 11.03.2020, agevolino l’ingresso delle persone con disabilità motorie;

CONSIDERATO CHE in data 27/4/2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 26/4/2020 recante ulteriori misure per il contenimento della diffusione del virus “COVID-19” che entreranno in vigore dal 4/5 fino al 17/5/2020

RITENUTO CHE, in virtù dell’ultimo DPCM sopra richiamato, apportare delle modifiche alle ordinanze sindacali sopra richiamate;

DATO ATTO che l’attuale situazione richiede ancora il permanere di alcune azioni di eccezionalità ed urgenza al fine della tutela della sanità pubblica;

DATO ATTO CHE le misure adottate con la presente ordinanza non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell’epidemia;

VISTE le FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Fase 2” – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti

SI DA ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

ORDINA

1.    Con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17.05.2020:

a.    Di stabilire l’orario di apertura e chiusura al pubblico per la vendita di qualsiasi settore individuato sia dal DPCM dell’11.03.2010, DPCM del 10.04.2020 che delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio, ad eccezione delle Farmacie Parafarmacie; tutti giorni feriali dalle ore 08,30 alle ore 19,00 e i giorni festivi dalle ore 08,30 alle ore 13,00;
b.    Di stabilire l’orario di apertura e chiusura per le attività specializzate per la vendita di prodotti agricoli e materiali edili solo per i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 19,00 con chiusura con obbligo di chiusura per i giorni festivi;
c.    Come previsto dal DPCM del 26.04.2020 le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.
La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Lo stesso dicasi per la vendita da asporto  dei prodotti alimentari  (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.
d.    E’ possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through) mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.

DISPONE

Che la presente ordinanze integri tutte le altre disposizioni impartite nella precedente nr.42 del 02.05.2020;