Emergenza Covid-19: Decreto-legge 14 gennaio 2021 , n. 2
15 Gennaio 2021
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021. (21G00002)
A partire dal 17 Gennaio 2021, la mappa delle restrizioni cambierà nuovamente colore.
Zona Rossa: Lombardia, Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano;
Zona Arancione: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto;
Zona Gialla: Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana.
Nelle nuove “Zone Rosse” ci saranno le norme più stringenti, che resteranno valide per almeno due settimane. Successivamente il Ministero della Salute, valutati i parametri di riferimento, deciderà se proseguirli o meno.
Queste le principali limitazioni:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato X, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
c) sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar e ristoranti, pasticcerie, pub, gelaterie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese;
sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
f) ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
g) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato X; In pratica parrucchieri e barbieri saranno aperti.
Chiusi invece i centri estetici.
h) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
ZONE ARANCIONI
Rispetto alle Zone Rosse in quelle Arancioni (con minore rischio rispetto alle prime) ci sono alcune concessioni:
– spostamento in zone Gialle (a basso rischio): «il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti»
– didattica in presenza anche per la seconda e la terza media.
ZONE GIALLE
Le cosiddette Zone Gialle sono quelle a rischio più basso, di conseguenza hanno maggiori libertà:
– Bar, ristoranti sono aperti al pubblico fino alle 18;
– I Centri commerciali sono aperti ad eccezione di sabato, domenica e degli altri giorni festivi;
– scuola in presenza per materne, elementari e medie. A distanza per le superiori.
Clicca qui per visualizzare il Decreto Legge n.2 del 14/01/2020