
Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid19 per lo svolgimento delle elezioni referendarie del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare
17 Settembre 2020
Gli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 103, per esercitare il diritto di voto devono far pervenire al Sindaco competente unitamente alla dichiarazione di cui alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo 3, il certificato di cui alla successiva lett. b) che attesti altresì, con il consenso del votante, la propria condizione rispetto all’infezione da SARS-CoV-2 nei termini che seguono:
– trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-CoV-2;
– quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l’obbligo di quarantena;
– isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici)